sistemazioni patrimoniali

istituzione di trusts
 


Divisione ed assegnazione di patrimoni e di beni

Sistemazione di interessi

Liquidazione di quote sociali

ISTITUZIONE DI TRUSTS

Lo Studio presta assistenza e consulenza per l'istituzione di trusts

IL TRUST - BREVI NOTE

Il trust è un istituto che ha una grande capacità di adattarsi al perseguimento di svariate finalità da parte dei soggetti che lo pongono in essere. Il motivo principale dell’istituzione di un trust sta nella volontà del disponente di mantenere integro nel tempo un bene o un diritto. Con l’istituzione del trust, un bene o un diritto viene preservato dalle vicende che possono interessare i soggetti del trust stesso.
I soggetti del trust sono:
- il disponente, il quale trasferisce un bene o un diritto al trustee;
- il trustee, il quale acquista la proprietà “legale” del bene e lo amministra a vantaggio del beneficiario;
- il beneficiario, al quale sono riconosciuti un insieme di diritti.
Il trust può essere revocabile, il disponente può attribuire a se stesso, nell’atto istitutivo, il diritto di nominare nuovi trustees quando i primi nominati vengono a mancare, inoltre può, egli stesso, essere trustee o uno dei trustees e può indicare se stesso come beneficiario o quale uno fra i beneficiari e comunque riservarsi di aggiungere altri beneficiari a quelli elencati nell’atto istitutivo. Il controllo si può attuare nominando un protector o consegnando al trustee una letter of wishes. Il protector è un soggetto al quale l’atto istitutivo del trust può riservare una serie di prerogative nei confronti del trustee. Spesso, nella prassi, il protector è una persona di fiducia alla quale il disponente comunica quelle direttive circa lo svolgimento del trust che non trovano spazio nell’atto istitutivo.
Il trustee è tenuto al rispetto dei vincoli eventualmente previsti dall’atto istitutivo del trust, ha l’obbligo di assicurarsi del fatto che i beni del trust siano propriamente custoditi e quello di agire per conservare la loro integrità. Gli obblighi più importanti sono quelli relativi all’amministrazione del trust, nello svolgimento di questa attività, la diligenza richiesta al trustee è quella del “prudente uomo d’affari che opera nell’interesse di altri soggetti”. Il trustee deve investire le risorse del trust con la finalità di massimizzare i vantaggi del beneficiario. Il trustee è responsabile per l’adempimento delle obbligazioni sempre e soltanto nei confronti del beneficiario. I diritti del beneficiario variano a seconda del tipo di trust.
Il beneficiario ha diritto di richiedere al trustee informazioni sui benefici generati dal trust, di visionare i documenti del trust e di chiedere spiegazioni ai trustee. Il beneficiario può disporre del suo diritto nei confronti del trust.